Venerdì 27 giugno 2025, i governi del Rwanda e della Repubblica Democratica del Congo hanno firmato un accordo di pace, frutto di mesi di negoziati mediati dagli Stati Uniti per portare la pace nella Repubblica Democratica del Congo e nella Regione dei Grandi Laghi. Firmato a Washington DC dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Rwanda, Olivier Nduhungirehe, e dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Democratica del Congo, Therese Kayikwamba Wagner. Alla firma ha assistito il Segretario di Stato americano Marco Rubio. È entrato in vigore immediatamente dopo la firma.
ACCORDO DI PACE TRA LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO E LA REPUBBLICA DEL RUANDA
PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica Democratica del Congo (“RDC”) e il Governo della Repubblica del Ruanda (“Ruanda”) (di seguito le “Parti”):
RIBADENDO l’impegno reciproco a rispettare la Dichiarazione di principi firmata dalle Parti il 25 aprile 2025, basata sul rispetto reciproco della sovranità, dell’integrità territoriale, dell’unità nazionale e della risoluzione pacifica delle controversie;
RICONOSCENDO la necessità di una risoluzione politica negoziata, piuttosto che militare, alle controversie tra le Parti;
RICONOSCENDO i termini dell'Atto costitutivo dell'Unione africana, incluso il rispetto dei confini esistenti al momento del conseguimento dell'indipendenza, e i suoi altri strumenti relativi alla promozione della pace e della sicurezza in Africa e delle relazioni cordiali tra i paesi africani, la Carta delle Nazioni Unite e la risoluzione 2773 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (21 febbraio 2025) e altre risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
PRESO ATTO del Concetto operativo del Piano armonizzato per la neutralizzazione delle FDLR e il disimpegno delle forze/la revoca delle misure difensive da parte del Ruanda (CONOPS) del 31 ottobre 2024, derivante dal Processo di Luanda, e del comunicato del Secondo vertice congiunto EAC-SADC dei capi di Stato e di governo del 24 marzo 2025, adottato durante la sesta riunione ministeriale tra la Repubblica Democratica del Congo e la Repubblica del Ruanda il 25 novembre 2024;
CONSAPEVOLI dei negoziati in corso tra la RDC e l'AFC/M23 sotto la mediazione dello Stato del Qatar a Doha, e dell'obbligo delle Parti di fornire pieno supporto per portarli a una conclusione positiva;
DETERMINATI a prevenire una ripresa delle ostilità che potrebbero danneggiare il processo di pace, a promuovere attivamente una pace duratura, la stabilità e uno sviluppo economico integrato in tutta la regione e a riprendere le normali relazioni bilaterali tra le Parti;
IMPEGNATI a promuovere il pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario;
Con la presente accetto di essere vincolato dalle seguenti disposizioni:
1. INTEGRITÀ TERRITORIALE E DIVIETO DI OSTILITÀ
Le Parti concordano i seguenti termini per garantire il rispetto dell'integrità territoriale e la promozione di relazioni pacifiche:
- Rispetto dell'integrità territoriale della Repubblica Democratica del Congo: disimpegno delle forze/revoca delle misure difensive da parte del Ruanda: le Parti concordano di attuare il Piano armonizzato per la neutralizzazione delle FDLR e il disimpegno delle forze/revoca delle misure difensive da parte del Ruanda (CONOPS) del 31 ottobre 2024, come previsto dal presente Accordo.
- Rispetto dell'integrità territoriale della Repubblica del Ruanda: neutralizzazione delle FDLR: le Parti concordano di attuare il Piano armonizzato per la neutralizzazione delle FDLR e il disimpegno delle forze/la revoca delle misure difensive da parte del Ruanda (CONOPS) del 31 ottobre 2024, come previsto dal presente Accordo.
- Risoluzione pacifica delle controversie: le parti concordano che le divergenze saranno risolte attraverso i processi stabiliti dal presente Accordo e da altri accordi pertinenti, piuttosto che attraverso le ostilità.
- Divieto di atti ostili: le Parti convengono di astenersi da qualsiasi atto di aggressione. Le Parti convengono di non intraprendere, sostenere o tollerare incursioni militari o altri atti, diretti o indiretti, che minaccino la pace e la sicurezza o che minino la sovranità o l'integrità territoriale dell'altra Parte.
- Divieto di sostegno ad atti ostili o gruppi armati: le Parti non consentiranno alcuna attività militare o altra attività ostile nei confronti dell'altra parte sui o dai rispettivi territori, né forniranno supporto a tali attività all'estero. A tal fine, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali attività non siano avviate, pianificate, svolte, dirette o finanziate dai rispettivi territori l'una nei confronti dell'altra.
- Ambito territoriale: il divieto di atti ostili si applica senza restrizioni geografiche, indipendentemente dall'ubicazione delle forze armate coinvolte.
- Responsabilità nei confronti dei gruppi armati non statali: le Parti adotteranno tutte le misure possibili per garantire che tutti i gruppi armati all'interno dell'area del conflitto cessino di impegnarsi in ostilità incompatibili con il divieto di ostilità stabilito nel presente Accordo.
- Protezione dei civili e del personale umanitario: le Parti agevolano la libera circolazione dei civili, compresi gli operatori umanitari. Le Parti sono tenute a rispettare il diritto internazionale umanitario, anche nell'attuazione del presente Accordo.
2. DISINGEGNO, DISARMO E INTEGRAZIONE DEI GRUPPI ARMATI NON STATALI
Per promuovere una fine duratura del conflitto e liberare il potenziale economico della regione, le Parti sosterranno i negoziati in corso tra la RDC e l'AFC/M23, con la mediazione dello Stato del Qatar a Doha, e gli sforzi per disarmare e smobilitare i gruppi armati non statali. Ciò includerà quanto segue:
- Cessazione del sostegno statale ai gruppi armati: le Parti cesseranno immediatamente e incondizionatamente qualsiasi sostegno statale ai gruppi armati non statali, salvo nella misura necessaria per facilitare l'attuazione del presente Accordo.
- Disimpegno: in modo sequenziale e coordinato con il disimpegno delle forze, e come previsto in altri futuri accordi, le Parti sosterranno il disimpegno, il disarmo e l'integrazione dei gruppi armati non statali come previsto da altri accordi o processi e dal processo di disarmo, smobilitazione, reintegrazione della comunità e stabilizzazione (P-DDRCS) e dal meccanismo congiunto di coordinamento della sicurezza come stabilito nella Sezione 3 del presente Accordo.
- Integrazione condizionata nelle forze di sicurezza: qualsiasi potenziale reintegrazione di combattenti nelle Forze armate della Repubblica Democratica del Congo (FARDC) e nella Polizia nazionale congolese (PNC) sarà effettuata in modo rigoroso, individualizzato e condizionato, caso per caso, sulla base di criteri chiari, tra cui l'idoneità morale e fisica, in particolare, il rispetto e l'assenza di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e la lealtà verso lo Stato e le sue istituzioni.
3. MECCANISMO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CONGIUNTO
Le Parti collaboreranno tra loro e con i partner regionali e internazionali per promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo nella regione, riconoscendo che la pace e la prosperità sono interdipendenti.
Le Parti istituiscono e convengono di avviare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, un meccanismo congiunto di coordinamento per la sicurezza RDC-Ruanda, che opererà esclusivamente in conformità con le condizioni concordate tra le Parti. Il Meccanismo congiunto per la sicurezza stabilirà procedure operative e meccanismi di rendicontazione condivisi per garantire la trasparenza nella portata e nella portata delle operazioni.
Il meccanismo congiunto di coordinamento della sicurezza è disciplinato dai seguenti principi e dal piano di attuazione stabilito nell'allegato:
- La fine irreversibile e verificabile del sostegno statale alle FDLR e ai gruppi armati associati, nonché il divieto totale di qualsiasi sostegno materiale, logistico, finanziario o di altro tipo, nazionale ed estero, agli stessi.
- Un impegno a identificare, valutare, localizzare e neutralizzare in conformità con le disposizioni pertinenti del Piano armonizzato per la neutralizzazione delle FDLR e il disimpegno delle forze/la revoca delle misure difensive da parte del Ruanda (CONOPS) del 31 ottobre 2024, come stabilito nell'ambito del Processo di Luanda.
- L'impegno a consolidare i precedenti accordi di cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, in cui le operazioni sono mirate, puntuali e dirette a una minaccia specifica.
- Protezione dei civili e rispetto del diritto internazionale umanitario.
4. RIFUGIATI, SFOLLATI INTERNI E CONSIDERAZIONI UMANITARIE
Le Parti, con il sostegno delle agenzie delle Nazioni Unite, delle organizzazioni umanitarie competenti e della comunità internazionale:
- Rimpatrio dei rifugiati: facilitare il ritorno sicuro, volontario e dignitoso dei rifugiati, in coordinamento con le autorità territoriali e/o consuetudinarie dei rispettivi Stati, nei loro paesi di origine, in modo coerente con i loro obblighi giuridici internazionali e con le disposizioni degli Accordi tripartiti sul rimpatrio volontario dei rifugiati congolesi e ruandesi, firmati a Kigali il 17 febbraio 2010 tra la RDC, il Ruanda e l'UNHCR, riconoscendo il contributo positivo di questo meccanismo.
- Sfollati interni: riconoscere che è necessaria la fine del conflitto per consentire il ritorno degli sfollati interni nei loro luoghi di origine, in coordinamento con le autorità territoriali e consuetudinarie dello Stato congolese.
- Assistenza umanitaria: creare condizioni favorevoli alla fornitura di aiuti di emergenza e garantire alle agenzie umanitarie un accesso libero, sicuro, senza ostacoli e incondizionato alle popolazioni vulnerabili, in conformità con i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Le autorità locali della RDC saranno responsabili di tale attuazione, sotto la supervisione del governo centrale della RDC.
5. MONUSCO E ALTRI SOSTENITORI MULTILATERALI
Le Parti sostengono e promuovono gli sforzi delle forze e dei meccanismi multilaterali di mantenimento della pace, interposizionali e di verifica:
- Le Parti faciliteranno e sosterranno la capacità della MONUSCO di proteggere le popolazioni civili e di attuare tutti gli elementi del suo mandato, anche rispettando la libertà di movimento della MONUSCO e adottando tutte le misure appropriate per garantire la sicurezza del personale delle Nazioni Unite schierato nella RDC orientale.
- Le Parti si impegnano a promuovere l'attuazione della risoluzione 2773 (2025) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- Le Parti riconoscono che la MONUSCO, come previsto dalla risoluzione 2765 (2024) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, svolge un ruolo importante per la pace e la sicurezza a livello locale.
6. QUADRO DI INTEGRAZIONE ECONOMICA REGIONALE
Le Parti convengono di avviare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, il quadro di integrazione economica regionale graduale, da definire in un accordo separato denominato "Quadro di Integrazione Economica Regionale", che si basa sugli sforzi esistenti, come l'AfCFTA, l'ICGLR, il COMESA e l'EAC. Le Parti utilizzeranno questo quadro per espandere il commercio estero e gli investimenti derivanti dalle filiere di approvvigionamento minerarie critiche regionali e introdurre una maggiore trasparenza, che garantirà il blocco delle rotte economiche illecite e una maggiore prosperità per entrambe le Parti, soprattutto per la popolazione della regione, dalle risorse naturali della regione attraverso partnership e opportunità di investimento reciprocamente vantaggiose.
- Integrazione bilaterale: nell'ambito di tale quadro, le Parti avvieranno e/o amplieranno la cooperazione su priorità condivise quali la gestione dei parchi nazionali, lo sviluppo dell'energia idroelettrica, la riduzione del rischio nelle catene di approvvigionamento minerario, la gestione congiunta delle risorse del lago Kivu e catene del valore minerario end-to-end trasparenti e formalizzate (dalla miniera al metallo lavorato) che colleghino entrambi i Paesi, in partenariato, ove opportuno, con il governo e gli investitori statunitensi.
- Integrazione regionale: inoltre, insieme ai partner chiave, le Parti si impegnano a valutare opzioni per collegare il quadro ad altre iniziative di sviluppo economico regionali o internazionali, compresi i progetti infrastrutturali.
- Vigilanza economica: le Parti istituiranno o utilizzeranno meccanismi indipendenti di audit economico e anticorruzione per monitorare le catene di approvvigionamento minerario, i progetti infrastrutturali e qualsiasi futuro accordo economico tra le Parti, come stabilito nel Quadro di integrazione economica regionale.
7. ATTUAZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- Risoluzione delle controversie: Qualsiasi controversia derivante dall'attuazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente tra le Parti con la facilitazione del Comitato Congiunto di Supervisione, su richiesta di una delle Parti. Qualora le Parti non riescano a risolvere una controversia, le Parti deferiranno la questione al Comitato Congiunto di Supervisione per la facilitazione.
- Comitato congiunto di vigilanza: Per l'attuazione efficace del presente Accordo, le Parti istituiscono un Comitato congiunto di vigilanza, soggetto alle seguenti condizioni:
- Le Parti saranno membri del JOC e inviteranno entro tre giorni i seguenti governi e organizzazioni intergovernative a far parte del Comitato congiunto di vigilanza:
- Facilitatore dell'Unione AfricanaQatarStati Uniti
- To receive complaints from the Parties about violations of this Agreement and resolve disputes arising from the violations of this Agreement;To take measures, as appropriate, to address violations;Monitor and examine claims of violations and resolve disputes;The Committee may appoint another representative or establish an appropriate ad hoc mechanism to assist in the resolution of any dispute related to this Agreement;The committee shall endeavor to make decisions and resolve disputes by consensus. The JOC shall endeavor to establish its Terms of Reference at the first meeting of the JOC.
- Le Parti saranno membri del JOC e inviteranno entro tre giorni i seguenti governi e organizzazioni intergovernative a far parte del Comitato congiunto di vigilanza:
- The first meeting of the Joint Oversight Committee shall be as soon as practicable but not later than 45 days from entry into force. The Parties shall explore hosting the first meeting of the Committee in Washington, D.C.
- Clarification: This Agreement does not create obligations on any non-Party states serving on the Joint Oversight Committee.
8. FINAL PROVISIONS
- This Agreement shall remain in force indefinitely, unless otherwise agreed by the Parties.
- This Agreement may be terminated at any time by either Party upon six (6) months’ written notice to the other Party.
- This Agreement may be amended by written agreement of the Parties.
- The Annex shall be considered part of this Agreement.
9. ENTRY INTO FORCE
This Agreement shall enter into force, and the obligations herein take effect, starting from the signature of this Agreement.
Signed at Washington on ___________, 2025, in duplicate, in the English and French languages.
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